1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate alla tutela della salute e del benessere degli equidi sia negli allevamenti sia nelle varie attività di impiego, e in particolare nello svolgimento delle attività equestri. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 5, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per gli equidi ricoverati in box, disponibilità di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi;
b) obbligo per i proprietari e i detentori di equidi di assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria e un'adeguata alimentazione;
c) limitazione dell'attività venatoria in prossimità degli allevamenti di equidi;
d) esercizio delle attività equestri in forme tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli equidi, prevedendo, in particolare, che i campi e le piste destinati alle medesime attività rispondano a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equidi;
e) garanzia della professionalità degli operatori e tutela degli utenti;
f) fissazione dei requisiti e delle direttive per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'onoterapia, nonché dei criteri per l'individuazione delle strutture dei centri ippici specializzati e forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie;
g) individuazione delle caratteristiche dei centri di ricovero per equini di cui all'articolo 9 e determinazione delle agevolazioni fiscali ad essi riservate.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei