Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate alla tutela della salute e del benessere degli equidi sia negli allevamenti sia nelle varie attività di impiego, e in particolare nello svolgimento delle attività equestri. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 5, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) per gli equidi ricoverati in box, disponibilità di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi;

          b) obbligo per i proprietari e i detentori di equidi di assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria e un'adeguata alimentazione;

          c) limitazione dell'attività venatoria in prossimità degli allevamenti di equidi;

          d) esercizio delle attività equestri in forme tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli equidi, prevedendo, in particolare, che i campi e le piste destinati alle medesime attività rispondano a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equidi;

          e) garanzia della professionalità degli operatori e tutela degli utenti;

          f) fissazione dei requisiti e delle direttive per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'onoterapia, nonché dei criteri per l'individuazione delle strutture dei centri ippici specializzati e forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie;

          g) individuazione delle caratteristiche dei centri di ricovero per equini di cui all'articolo 9 e determinazione delle agevolazioni fiscali ad essi riservate.

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei

 

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decreti legislativi di cui al comma 1, nella cura e nell'utilizzo del cavallo sono rispettati e applicati i regolamenti emanati dalla Federazione equestre internazionale.
      3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.